Sentenza shock a Verona: il turista malato ha diritto a restituzione soldi e interessi

Un verdetto che farà discutere quello emesso dal giudice di Pace di Verona con la sentenza 957/2016 del 5 aprile scorso nella quale ha accolto il ricorso di un consumatore contro un tour operator che...

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Un verdetto che farà discutere quello emesso dal giudice di Pace di Verona con la sentenza 957/2016 del 5 aprile scorso nella quale ha accolto il ricorso di un consumatore contro un tour operator che organizza vacanze studio.
"La malattia del cliente, diagnosticata dall'ospedale e medicalmente documentata, impedisce di fruire della vacanza-studio e la compagnia che lo ha organizzato deve, non solo, restituire i soldi incassati, ma anche gli interessi, poiché il creditore non può avvalersi della prestazione", si legge nella sentenza documentata da Studio Cataldi, rivista online specializzata in argomenti giuridici.
Nella fattispecie al cliente era stata diagnosticata una polmonite, regolarmente documentata dall'ospedale, che aveva reso impossibile la partecipazione al viaggio. Questo per il giudice di pace è stato considerato sufficiente per un recesso unilaterale anche in assenza di un'assicurazione specifica per l'annullamento.
Secondo l'organo giudicante, infatti, va applicata la regola dell'ex art. 1256 c.c. secondo la quale "L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile".
La sentenza è stata commentata anche da laleggepertutti.it che chiarisce come una malattia improvvisa e grave "è sicuramente una causa che impedisce l’esecuzione del contratto e quindi consente ad entrambe le parti di sciogliersi dai rispettivi impegni negoziali"
Secondo il portale non esiste una norma che regoli espressamente il contratto di viaggio in caso di malattia sopravvenuta e che il giudice di pace l'ha ricavata in analogia ad altre sentenze sancendo che l'impossibilità definitiva di una delle parti rappresenta una causa di estinzione autonoma del contratto e consente il recesso unilaterale del cliente mentre l'impossibilità temporanea non estingue l'obbligazione ma ne sospende l'obbligo all'adempimento.
La sentenza, per quanto nel diritto italiano non faccia giurisprudenza e quindi produca effetti solo nel processo in cui è stata emessa, costituisce comunque un precedente che potrebbe essere portato ad esempio in altri casi analoghi, rimettendo in discussione uno dei cardini dei pacchetti viaggi come l'impossibilità di annullare senza penali in assenza di una polizza specifica.

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