Per le comunicazioni del settore del turismo, il Collegato Lavoro introduce procedure semplificate.
L'articolo 4 (comma 2) della legge recita infatti: "Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro".
In pratica, cosa significa?
Che dal 24 novembre 2010, giorno in cui è entrato in vigore del Collegato Lavoro, è possibile effettuare la comunicazione attraverso l'invio del modulo "Comunicazione semplificata per l'assunzione d'urgenza nel settore del turismo", completata con l'invio del modulo unificato LAV entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro.