L'Avvocato. Il Patto di Preferenza

Gentile Avvocato,sono gestore di un ristorante da oltre dieci anni. Nel 2005 ho stipulato un contratto di somministrazione avente ad oggetto la fornitura di prodotti alimentari con un fornitore, il qu...

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Gentile Avvocato,
sono gestore di un ristorante da oltre dieci anni. Nel 2005 ho stipulato un contratto di somministrazione avente ad oggetto la fornitura di prodotti alimentari con un fornitore, il quale ha sempre fornito i prodotti da me richiesti nel preciso rispetto delle modalità e dei termini pattuiti. Il contratto ha una durata quinquennale e pertanto scadrà nel mese di aprile 2010. In questo periodo sto ricevendo svariate offerte da parte di altri fornitori ma la mia intenzione sarebbe di proseguire il rapporto con il primo fornitore...

Egregio Signore
con riferimento alla questione suesposta, l’art. 1566 del Codice Civile prevede la possibilità per l’avente diritto alla somministrazione di preferire il somministrante, con il quale ha già in essere un contratto, ad altri fornitori nella stipulazione di un successivo contratto. Questo espediente mediante il quale l’avente diritto alla somministrazione si obbliga a preferire il somministrante a terzi viene denominato “patto di preferenza”.
La Legge prevede alcune regole ben precise che devono essere rispettate quando si decide di ricorrere a tale strumento. Anzitutto la durata del patto di preferenza non può eccedere i cinque anni. è poi necessario che il nuovo contratto, abbia lo stesso oggetto del contratto di somministrazione stipulato in precedenza.
Sono due gli obblighi da rispettare: il primo consiste nel dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un contratto avente lo stesso oggetto di quello già stipulato; il secondo consiste nel comunicare al somministrante le condizioni proposte da terzi fornitori, così da permettergli di dichiarare se intende valersi della preferenza. Con la comunicazione dell’accettazione, il contratto resta concluso tra le parti, per effetto dell’incontro dei due consensi. Ove il somministrante non accetti le condizioni comunicategli decade dal diritto di essere preferito nella stipulazione di quel contratto con la conseguenza che l’avente diritto alla somministrazione sarà libero di stipulare con un terzo, ma a condizioni che non siano più favorevoli per il terzo di quelle comunicate al somministrante.

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