Diritto d’autore e diritti connessi: scongiurato rischio sanzioni per i P.E.

È stato emanato il Regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) attuativo del D.Lgs. 35/2017 – in materia di diritto d’autore e diritti connessi – relativo ai poteri di vigila...

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È stato emanato il Regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) attuativo del D.Lgs. 35/2017 – in materia di diritto d’autore e diritti connessi – relativo ai poteri di vigilanza dell’Autorità stessa. Il Decreto Legislativo citato ha recepito nell’ordinamento italiano la c.d. Direttiva Barnier sul diritto d’autore e ha cercato di razionalizzare tutto questo settore, che negli ultimi anni ha subito importanti modifiche normative, affidando all’Agcom alcuni poteri di vigilanza e controllo degli adempimenti previsti dal D.Lgs. stesso. In particolare, l’art. 23 del D.Lgs. n. 35/2017 stabilisce che, pena sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 a 100.000 euro, “entro novanta giorni dall’utilizzazione, gli utilizzatori (Tv, radio, ma anche pubblici esercizi) devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva (es. SIAE, SCF, ecc.), nonché alle entità di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l’utilizzo di opere protette”.

Tali informazioni consistono nell’elenco delle opere protette con l’indicazione dei dati necessari alla loro identificazione e corretta distribuzione dei relativi corrispettivi ai titolari dei diritti (titolo dell’opera, anno di produzione, denominazione del produttore, ecc.). In buona sostanza, l’esercente sarebbe obbligato a compilare un elenco con tutte le canzoni trasmesse nel suo locale attraverso radio, tv, computer, cd, ecc. ed a fornirlo periodicamente alle società di collecting, per consentire loro di ripartire in maniera precisa i compensi dovuti ai vari autori, artisti, produttori, ecc. Ora risulta evidente come un’emittente radiofonica, che studia e programma i propri palinsesti, non ha grossi problemi a reperire gli elenchi con le informazioni richieste, mentre è pressoché impossibile che un pubblico esercizio, nel quale viene diffusa musica in secondo piano (si pensi alla musica d’ambiente) sia in grado di ottenere tali informazioni, soprattutto perché di norma fruitore, prima ancora che utilizzatore, di palinsesti organizzati da terzi – radio, TV, music provider ecc. – in possesso delle informazioni richieste dalla norma. FIPE ha espresso fortissime perplessità su tale nuovo obbligo e, anche se l’art. 23 fa salvi eventuali diversi accordi tra le parti (società di collecting e utilizzatori) con cui potrebbero quindi derogare a tale obbligo, ha difeso con forza gli interessi delle imprese rappresentate. Il risultato di queste azioni si trova nella delibera di approvazione del Regolamento dell’Agcom, nel quale viene ripreso totalmente quanto sostenuto dalla Federazione in merito all’inapplicabilità dell’art. 23 del D.Lgs. sull’obbligo di rendicontazione dei contenuti trasmessi ai pubblici esercizi. L’Autorità ha infatti dichiarato di escludere dalle sue funzioni di vigilanza la diffusione di musica d’ambiente nei pubblici esercizi e negli esercizi commerciali, utilizzatori passivi e quindi non in possesso delle informazioni richieste dalla norma, scongiurando così il rischio delle pesanti sanzioni previste per il mancato adempimento. Resta comunque fermo l’obbligo per i pubblici esercizi che organizzano trattenimenti musicali (c.d. concertini) e le discoteche di compilare correttamente i programmi musicali, corredati di tutte le informazioni idonee all’identificazione degli aventi diritto (siano essi autori ed editori che produttori fonografici ed artisti), obbligo peraltro già vigente da decenni relativamente ai diritti d’autore.

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